Con l'articolo 13 comma 12 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 ed il relativo decreto attuativo n° 753 pubblicato in data 14/01/2014, il Ministero dei Trasporti ha confermato la possibilità per i carrelli elevatori di poter circolare su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto e a carico senza la necessità di immatricolazione e rilascio della carta di circolazione.
PROCEDURE PER L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI, PER BREVI E SALTUARI SPOSTAMENTI A VUOTO E A CARICO SU STRADA.
Questa procedura si applica ai carrelli elevatori, trattori o trasportatori di nuova fornitura e ai carrelli usati esclusivamente in possesso di certificato di conformità CE per i quali è richiesto il permesso di circolazione a vuoto o a carico su strada per brevi e saltuari spostamenti.
Al fine dell'ottenimento del permesso di circolazione, si applicano le procedure impartite dal Decreto Dirigenziale N 753 del 14/01/2014.
Prerequisiti:
Il carrello dovrà essere allestito con i seguenti dispositivi in ottemperanza al Decreto sopraccitato:
- Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione anteriori e posteriori di tipo approvato
- Dispositivo di segnalazione supplementare rotante di tipo approvato
- Pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse su montante e contrappeso
- Dispositivo di segnalazione ingombro forche con strisce retroriflettenti bianche e rosse
- Specchi retrovisori
- Tergicristallo se munito di cabina con parabrezza
PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI CIRCOLAZIONE PER CARRELLI GIA' DOTATI DI UN DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE SALTUARIA SULLA BASE DEL D.M. 28 DICEMBRE 1989
Per i carrelli già dotati di un documento di autorizzazione alla circolazione sulla base del D.M. 28 dicembre 1989, ancorchè scaduto purchè la scadenza non sia antecedente al 31 dicembre 2007, è consentita la proroga della validità con le medesime modalità in vigore all'atto della precedente autorizzazione.